Art. 2
Principi fondamentali
In vigore dal 21 lug 2001
1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità nel rispetto dei principi fondamentali vigenti in tema di ordinamento finanziario pubblico:
a) legalità, pubblicità e trasparenza degli atti e delle procedure;
b) individuazione delle competenze e delle responsabilità;
c) autonomia di gestione dei centri di responsabilità gestionale;
d) quadro di riferimento pluriennale per la gestione;
e) annualità, unità, universalità, integrità, pubblicità, veridicità e specificazione dei bilanci;
f) equilibrio tra le entrate e le spese;
g) autonomia negoziale nel rispetto dei fini istituzionali;
h) controllo sull'efficienza e sui risultati della gestione;
2. I principi suddetti costituiscono, anche in assenza di specifico richiamo nel presente regolamento, le linee guida alle quali è costantemente ispirata l'attività amministrativa dell'Autorità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2001-04-09;266#art-2