Art. 2

Principi fondamentali

In vigore dal 21 lug 2001
1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità nel rispetto dei principi fondamentali vigenti in tema di ordinamento finanziario pubblico: a) legalità, pubblicità e trasparenza degli atti e delle procedure; b) individuazione delle competenze e delle responsabilità; c) autonomia di gestione dei centri di responsabilità gestionale; d) quadro di riferimento pluriennale per la gestione; e) annualità, unità, universalità, integrità, pubblicità, veridicità e specificazione dei bilanci; f) equilibrio tra le entrate e le spese; g) autonomia negoziale nel rispetto dei fini istituzionali; h) controllo sull'efficienza e sui risultati della gestione; 2. I principi suddetti costituiscono, anche in assenza di specifico richiamo nel presente regolamento, le linee guida alle quali è costantemente ispirata l'attività amministrativa dell'Autorità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2001-04-09;266#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo