Art. 4
Conservazione delle somme impegnate
In vigore dal 21 lug 2001
1. Le somme versate sulla contabilità speciale, che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio finanziario, possono essere conservate per effettuare i pagamenti delle somme già impegnate fino al termine dell'esercizio successivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2001-04-09;266#art-4