Regolamento degli enti lirico sinfonici›Capo II
Art. 56
Casi particolari del ricorso al sistema in economia
In vigore dal 16 ott 1994
1. Possono essere eseguiti in economia, qualunque sia l'importo relativo, previa deliberazione del Consiglio d'Amministrazione.
a) I lavori e le provviste nel caso di rescissione e risoluzione di un contratto, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso;
b) i lavori suppletivi e le provviste, di completamento od accessori non previsti da contratti in corso di esecuzione e per i quali l'ente non può avvalersi della facoltà di imporne l'esecuzione;
c) i lavori di completamento e di riparazione, in dipendenza di deficienze o di danni constatati dai collaudatori e per i quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni agli appaltatori o ditte;
d) le operazioni di sdoganamento di materiali scenici o di altro genere, importati o esportati e relative assicurazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rde-56