Regolamento degli enti lirico sinfoniciCapo II

Art. 55

Provviste in economia

In vigore dal 16 ott 1994
1. Le provviste in economia possono essere eseguite, previa acquisizione di almeno tre preventivi ed offerte contenenti: l'indicazione della quantità e qualità della provvista, i relativi prezzi, i termini e le condizioni di esecuzione, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di mancata, ritardata o parziale esecuzione, ogni altra condizione ritenuta utile per l'ente. 2. Si può prescindere dalle formalità di cui sopra quando si tratta di lavori o provviste di importo non superiore a L. 5.000.000.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rde-55

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