Regolamento degli enti lirico sinfoniciCapo II

Art. 58

Scritture del cassiere

In vigore dal 16 ott 1994
1. Il cassiere tiene un unico registro per tutte le operazioni di cassa da lui effettuate, a pagine numerate e munite del timbro dell'ente, nonché della dichiarazione del responsabile dell'ufficio ragioneria attestante il numero delle pagine di cui il registro medesimo si compone. 2. Il cassiere ha facoltà di tenere separati partitari, le cui risultanze devono essere giornalmente riportate sul registro di cassa. 3. Le disponibilità al 31 dicembre del fondo di cui al primo comma sono versate dal cassiere all'istituto incaricato del servizio di tesoreria o di cassa con imputazione in entrata allo apposito capitolo delle partite di giro. Allo stesso capitolo sono contabilmente imputate le somme corrispondenti al rendiconto in sospeso alla chiusura dell'esercizio contestualmente all'addebito delle somme rendicontate ai vari capitoli di spesa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rde-58

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