Regolamento degli enti lirico sinfoniciTitolo IVCapo I

Art. 61

Scritture dell'ente

In vigore dal 16 ott 1994
1. L'ente dovrà tenere le seguenti scritture: a) un partitario delle entrate, contenente lo stanziamento iniziale, le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascun capitolo di entrata; b) un partitario della spesa, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun capitolo della spesa; c) un partitario dei residui, contenente per capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio, le somme riscosse o pagate e le somme rimaste da riscuotere o da pagare; d) il giornale cronologico delle reversali e dei mandati emessi; e) registro degli inventari, contenente la descrizione e la valutazione dei beni dell'ente all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nelle singole voci nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonché la consistenza alla chiusura dell'esercizio; f) gli altri libri e registri previsti dalla normativa vigente e quelli ritenuti utili o necessari per la migliore evidenza dei fatti amministrativi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rde-61

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