Regolamento degli enti lirico sinfonici›Capo III
Art. 65
Indennità di anzianità
In vigore dal 16 ott 1994
1. I residui passivi contabilizzati a tutto il 31/12/1992 a titolo di indennità di anzianità saranno gradualmente eliminati mediante imputazione al relativo capitolo in conto residui del pagamento delle indennità di anzianità dovute a partire dal 1/1/1993.
2. Esauriti detti residui, l'importo della liquidazione dell'indennità di anzianità dovuta all'atto della cessazione del rapporto di lavoro sarà registrato in conto competenze nell'apposito capitolo delle spese in conto capitale, mentre nella situazione patrimoniale sarà registrata la diminuzione dell'apposito fondo per importo pari a quello erogato.
3. A decorrere dal conto consuntivo 1993 la quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità di anzianità sarà registrata nel conto economico tra i componenti che non danno luogo a movimenti finanziari e conseguentemente sarà incrementato il fondo liquidazione iscritto nelle passività della situazione patrimoniale.
4. I residui passivi afferenti all'indennità di anzianità vanno detratti, sino al loro totale esaurimento, dall'importo del disavanzo di amministrazione da riassorbire secondo la norma del comma 3 dell' del decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374 convertito con modificazioni dalla legge 29/10/1987, n. 450.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rde-65