Regolamento degli enti lirico sinfonici›Capo II
Art. 64
Obbligo di denuncia
In vigore dal 16 ott 1994
1. Gli amministratori ed i responsabili degli uffici che vengano a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto del personale dipendente di fatti che danno luogo a responsabilità, devono farne tempestiva denuncia al presidente e al sovrintendente per la successiva denuncia alle autorità competenti, indicando gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rde-64