Regolamento degli enti lirico sinfonici›Titolo IV›Capo I
Art. 62
Sistema elaborazione dati
In vigore dal 16 ott 1994
1. Per la tenuta delle scritture finanziarie e patrimoniali, di cui al precedente , commi 1 e 2 l'ente può avvalersi, in relazione alle effettive esigenze, di moderni sistemi di elaborazione automatica dei dati, ai fini della semplificazione delle procedure e della migliore produttività dei servizi istituzionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rde-62