Regolamento degli enti lirico sinfonici›Titolo IV›Capo I
Art. 60
Scritture finanziarie e patrimoniali
In vigore dal 16 ott 1994
1. Le scritture finanziarie, relative alla gestione del bilancio, devono consentire di rilevare, per ciascun capitolo sia per la competenza, sia per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa in rapporto ai relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.
2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rde-60