Regolamento degli enti lirico sinfonici›Capo II
Art. 59
Funzionari Delegati
In vigore dal 16 ott 1994
1. Per l'effettuazione di spese all'estero per le quali si rende necessario il pagamento mediante funzionari delegati, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare, individuando il tipo di spesa, il periodo di validità e l'entità delle somme, la somministrazione di fondi in favore di funzionari delegati mediante accensione di appositi conti correnti bancari o postali, ovvero con altre forme ritenute più idonee, effettuate in modo che risulti ben chiara la loro esclusiva appartenenza all'ente e la destinazione dei fondi stessi.
2. Gli interessi maturati sui conti correnti predetti vanno accreditati all'ente.
3. Le disposizioni di pagamento a valere sui fondi citati devono risultare da appositi registri.
4. I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle somme poste a loro disposizione, delle spese ordinate e dei pagamenti direttamente effettuati e dovranno presentare apposito rendiconto delle somme erogate, allegando il registro di cui sopra, l'estratto conto dell'istituto bancario o del servizio dei conti correnti postali, i documenti giustificativi delle spese e la ricevuta del versamento a saldo in favore dell'istituto tesoriere delle eventuali residue somme non utilizzate.
5. L'ente ammette a discarico il conto dopo che ne sia stata riconosciuta la regolarità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rde-59