Regolamento degli enti lirico sinfonici›Capo II
Art. 54
Esecuzione dei lavori in economia
In vigore dal 16 ott 1994
1. I lavori in economia possono essere eseguiti:
a) in amministrazione diretta con materiali, utensili e mezzi propri o noleggiati e con personale dell'ente.
b) a cottimo fiduciario, mediante l'affidamento a imprese o persone di nota capacità ed idoneità, previa acquisizione di almeno tre preventivi o progetti contenenti: l'elenco dei lavori, le condizioni di esecuzione dei lavori, i prezzi unitari per i lavori a misura e l'importo di quelli a corpo, il termine finale di esecuzione, le modalità di pagamento, la facoltà dell'ente di provvedere di ufficio a rischio del cottimista, qualora egli non adempia alle obbligazioni assunte, la penalità da applicare in caso di mancata, ritardata o parziale esecuzione, ogni altra condizione ritenuta utile per l'ente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rde-54