Regolamento degli enti lirico sinfonici›Titolo III›Capo I
Art. 49
Stipulazione dei contratti
In vigore dal 16 ott 1994
1. Salvo il caso in cui nell'avviso d'asta o nella lettera di invito alla licitazione privata sia stabilito che il verbale di aggiudicazione tiene luogo del contratto, avvenuta l'aggiudicazione, si procede alla stipulazione del contratto entro trenta giorni dalla data della aggiudicazione, ovvero della comunicazione di essa all'impresa aggiudicataria.
2. Per la trattativa privata, la stipulazione del contratto ha luogo entro trenta giorni dalla data di comunicazione alla impresa dell'accettazione dell'offerta; nel caso di urgenza il contratto è stipulato nel termine breve indicato dall'ente nell'accettazione dell'offerta.
3. La comunicazione di cui al primo e secondo comma, ha luogo entro dieci giorni dall'aggiudicazione, ovvero dall'accettazione dell'offerta.
4. Qualora l'impresa non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto, l'ente ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, ovvero la accettazione dell'offerta, disponendo l'incameramento della cauzione provvisoria e la richiesta dell'eventuale risarcimento dei danni, in relazione all'affidamento delle prestazioni ad altra impresa.
5. L'ente provvede a restituire tempestivamente alle imprese non aggiudicatarie i depositi cauzionali provvisori eventualmente da esse in precedenza costituiti.
6. I contratti di cui al primo ed al secondo comma sono stipulati dal Presidente dell'ente o da un suo delegato, in forma pubblica o privata secondo le disposizioni di legge, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.
7. L'ufficio amministrativo cura la tenuta del registro sul quale sono annotati i contratti dopo la stipulazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rde-49