Regolamento degli enti lirico sinfonici›Titolo III›Capo I
Art. 46
Criteri di aggiudicazione dell'asta pubblica e della licitazione privata
In vigore dal 16 ott 1994
1. Le gare sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:
1) per i contratti dai quali derivi un'entrata per l'ente, al prezzo più alto rispetto a quello indicato nella lettera di invito;
2) per i contratti dai quali derivi una spesa per l'ente:
a) al prezzo più basso, qualora i lavori, la fornitura dei beni o
dei servizi, che formano oggetto del contratto, debbano essere conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;
ovvero:
b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di
esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il
rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il
valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza
tecnica. In questo caso i criteri prescelti dal Consiglio di
Amministrazione o da altro organo all'uopo delegato ai sensi
dell', comma 2, che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere indicati nello schema di atto inviato
alle ditte con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.
2. Per i contratti di cui al punto 2), lettera a), l'ente ha facoltà di rigettare con provvedimento motivato, escludendole dalla gara, le offerte che risultino inferiori per oltre il 50% alla media delle offerte pervenute.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rde-46