Regolamento degli enti lirico sinfonici›Capo IV
Art. 24
Rendiconto finanziario
In vigore dal 16 ott 1994
1. Il conto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartitamente per competenza e per residui (All. E).
2. Per la parte di competenza sono indicati:
a) le previsioni originarie, le variazioni apportate durante l'esercizio e le previsioni definitive;
b) le somme accertate ed impegnate;
c) le somme riscosse e pagate;
d) le somme rimaste da riscuotere e da pagare;
e) le differenze in più o meno tra accertamenti ed impegni e le correlative previsioni definitive.
3. Al rendiconto deve essere allegata la situazione della gestione dei residui e la situazione amministrativa, nonché il quadro riassuntivo del conto stesso (All. E1).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rde-24