Regolamento degli enti lirico sinfoniciCapo IV

Art. 24

Rendiconto finanziario

In vigore dal 16 ott 1994
1. Il conto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartitamente per competenza e per residui (All. E). 2. Per la parte di competenza sono indicati: a) le previsioni originarie, le variazioni apportate durante l'esercizio e le previsioni definitive; b) le somme accertate ed impegnate; c) le somme riscosse e pagate; d) le somme rimaste da riscuotere e da pagare; e) le differenze in più o meno tra accertamenti ed impegni e le correlative previsioni definitive. 3. Al rendiconto deve essere allegata la situazione della gestione dei residui e la situazione amministrativa, nonché il quadro riassuntivo del conto stesso (All. E1).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rde-24

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