Regolamento degli enti lirico sinfonici›Capo III
Art. 20
Mandati di pagamento
In vigore dal 16 ott 1994
1. I mandati di pagamento devono contenere:
a) l'indicazione dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono;
b) il capitolo al quale è imputata la spesa;
c) l'importo totale dei mandati già emessi sul capitolo con l'indicazione della residua disponibilità;
d) l'importo in cifre e in lettere della somma da pagare;
e) la causale della spesa;
f) il nome del creditore ed eventualmente della persona legalmente autorizzata a riscuotere e a rilasciare quietanza;
g) le modalità di pagamento;
h) la data di emissione;
i) il codice.
2. I mandati di pagamento emessi in conto competenza, devono essere contabilizzati distintamente da quelli emessi in conto residui.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rde-20