Regolamento degli enti lirico sinfoniciCapo III

Art. 17

Registrazione di impegni di spesa

In vigore dal 16 ott 1994
1. Tutti gli atti, contratti e convenzioni che comportino oneri a carico del bilancio vanno annotati a cura dell'ufficio ragioneria nelle apposite scritture contabili di cui al successivo , comma 1, previa verifica della regolarità della documentazione, nonché dell'esatta imputazione della spesa e dell'esistenza dei fondi disponibili sul relativo capitolo. 2. Gli atti non ritenuti regolari sono rimessi, corredati dell'apposita relazione, dal responsabile dell'ufficio ragioneria al presidente ed al sovrintendente. 3. Il presidente o, per delega, il sovrintendente, con motivata delibera può ordinare che l'atto abbia corso dandone notizia al Collegio dei Revisori dei conti; l'atto stesso dovrà essere sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione. 4. L'ordine non può essere dato quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio, o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato ovvero che sia riferibile ai residui anziché alla competenza e viceversa; l'ordine non può altresì essere dato quando si tratti di spesa riferibile ad assunzioni di personale, in eccedenza ai limiti prescritti dalle leggi vigenti. 5. La mancata ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione della deliberazione comporta la responsabilità amministrativa dell'organo che ha impartito l'ordine.
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