Regolamento degli enti lirico sinfoniciCapo II

Art. 12

Accertamento delle entrate

In vigore dal 16 ott 1994
1. L'entrata è accertata quando l'ente, appurata la ragione del credito e l'ente o persona debitrice iscrive come competenza dell'esercizio finanziario l'ammontare del credito medesimo che viene a scadenza entro l'anno, con conseguenti annotazioni nelle apposite scritture ed imputazioni nei rispettivi capitoli di bilancio. 2. Quando trattasi di entrata la cui acquisizione è sottoposta ad oneri o condizioni, la relativa iscrizione in bilancio è subordinata ad apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione. 3. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio di competenza costituiscono i residui attivi, i quali sono compresi tra le attività del conto patrimoniale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rde-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo