Regolamento degli enti lirico sinfonici›Capo II
Art. 12
Accertamento delle entrate
In vigore dal 16 ott 1994
1. L'entrata è accertata quando l'ente, appurata la ragione del credito e l'ente o persona debitrice iscrive come competenza dell'esercizio finanziario l'ammontare del credito medesimo che viene a scadenza entro l'anno, con conseguenti annotazioni nelle apposite scritture ed imputazioni nei rispettivi capitoli di bilancio.
2. Quando trattasi di entrata la cui acquisizione è sottoposta ad oneri o condizioni, la relativa iscrizione in bilancio è subordinata ad apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio di competenza costituiscono i residui attivi, i quali sono compresi tra le attività del conto patrimoniale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rde-12