Regolamento degli enti lirico sinfonici›Capo II
Art. 13
Riscossione delle entrate
In vigore dal 16 ott 1994
1. La riscossione delle entrate è effettuata mediante reversali di incasso emesse a favore dell'Istituto di Credito che gestisce il servizio di tesoreria o di cassa.
2. Le somme relative ai proventi di botteghino, alla vendita dei programmi di sala e delle pubblicazioni, al guardaroba e, comunque, ad ogni altro introito, devono essere versate al cassiere nello stesso giorno e non oltre il giorno successivo, qualora si riferiscono ad incassi verificatisi nelle ore di chiusura degli uffici, per la conseguente annotazione nel registro di cassa ed il versamento all'Istituto tesoriere o cassiere, secondo termini e modalità previsti dal III comma del presente articolo.
3. Le somme pervenute, a qualsiasi titolo, direttamente all'ente, sono annotate nel registro di cassa, di cui al successivo , comma 1 e versate all'Istituto tesoriere o cassiere entro il terzo giorno successivo, previa emissione di reversali di incasso.
4. Sono vietati i pagamenti di spese con i fondi pervenuti direttamente all'ente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rde-13