Regolamento degli enti lirico sinfonici›Titolo I›Capo I
Art. 10
Variazioni e storni di bilancio
In vigore dal 16 ott 1994
1. Gli impegni di spesa ed i pagamenti devono essere contenuti nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi capitoli di bilancio.
2. Alle eventuali maggiori esigenze finanziarie che si verifichino nel corso del periodo di gestione si potrà far fronte:
a) con prelievo dell'eventuale avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, iscritto come prima posta del bilancio di previsione relativo all'esercizio successivo a quello cui l'avanzo medesimo si riferisce;
b) con l'impiego di eventuali nuove o maggiori entrate accertate;
c) mediante storni delle somme necessarie da capitali di spesa che presentino disponibilità finanziarie, che non si preveda di dover impiegare nel corso del periodo di gestione;
d) col prelievo del fondo di riserva.
3. Qualora la nuova entrata sia costituita da mutuo, l'iscrizione in bilancio del relativo stanziamento è subordinata all'approvazione da parte dell'Autorità Vigilante di concerto con il Ministero del Tesoro di apposito piano finanziario che individui le fonti, le modalità di copertura e i tempi dell'ammortamento oltre che all'autorizzazione prevista dall', comma 1, della legge 13 luglio 1984, n. 312.
4. Le variazioni al bilancio di competenza e di cassa comprese quelle per l'utilizzo del fondo di riserva, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e trasmesse - corredate dalle relazioni del sovrintendente e del Collegio dei Revisori dei Conti - entro i 15 giorni successivi, all'Amministrazione Vigilante ed al Ministero del Tesoro per l'approvazione.
5. Le variazioni di bilancio per nuove o maggiori spese non aventi carattere obbligatorio possono essere proposte soltanto se è preventivamente assicurata la relativa copertura finanziaria con indicazione delle fonti o titoli.
6. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonché tra la gestione dei residui e quella di competenza o viceversa.
7. Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere adottati provvedimenti di variazione al bilancio, salvo casi eccezionali da motivare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rde-10