Regolamento degli enti lirico sinfoniciCapo III

Art. 18

Liquidazione della spesa

In vigore dal 16 ott 1994
1. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore, è effettuata dal capo dell'ufficio competente previo accertamento dell'esistenza dell'impegno nonché della regolarità della fornitura di beni, opere e servizi e sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi, comprovanti il diritto dei creditori. 2. La liquidazione degli stipendi, salari e indennità e di ogni altra competenza spettante al personale dipendente è effettuata mediante note di spesa collettive o individuali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rde-18

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