Regolamento degli enti lirico sinfonici›Titolo I›Capo I
Art. 9
Partite di giro
In vigore dal 16 ott 1994
1. Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terze e che perciò costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, nonché le somme somministrate al cassiere ed ai funzionari delegati e da questi rendicontate o rimborsate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rde-9