Regolamento degli enti lirico sinfonici›Titolo I›Capo I
Art. 4
Esercizio provvisorio
In vigore dal 16 ott 1994
1. Quando l'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'Amministrazione di vigilanza non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio, la stessa Amministrazione di vigilanza può autorizzare, su richiesta dell'ente, per non oltre quattro mesi, la gestione provvisoria del bilancio deliberato dall'ente, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rde-4