Regolamento degli enti lirico sinfonici›Titolo I›Capo I
Art. 2
Criteri di formazione del bilancio di previsione
In vigore dal 16 ott 1994
1. Il bilancio di previsione predisposto dal sovrintendente è formulato in termini finanziari di competenza e di cassa (All. A).
2. L'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo.
3. Il bilancio di previsione deve indicare, per ciascun capitolo di entrata e di spesa, l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente, quello delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzioni tra operazioni in conto competenza e in conto residui.
4. Tra le entrate da incassare è iscritto come prima posta del bilancio di cassa l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
5. Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio in relazione al programma di attività, predisposto dal sovrintendente, ed alle concrete capacità operative dell'ente nel periodo di riferimento.
6. Tutte le entrate e tutte le spese devono essere iscritte nel bilancio nel loro importo integrale senza alcuna riduzione o compensazione per effetto di correlative spese o entrate.
7. Il bilancio di previsione deve contenere il raffronto degli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio in corso.
8. È vietata qualsiasi gestione al di fuori del bilancio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rde-2