Regolamento degli enti lirico sinfonici›Titolo I›Capo I
Art. 6
Avanzo o disavanzo di Amministrazione
In vigore dal 16 ott 1994
1. Nella formulazione delle previsioni dell'esercizio, si deve tener conto dell'eventuale disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre precedente a quello a cui il bilancio si riferisce.
2. L'ente, inoltre, potrà disporre dei singoli stanziamenti di spesa correlativi all'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione, e a misura che l'avanzo medesimo venga realizzato.
3. L'eventuale disavanzo di amministrazione deve essere assorbito secondo la disciplina prevista nell', comma 1, di cui al presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rde-6