Regolamento degli enti lirico sinfonici›Titolo I›Capo I
Art. 7
Fondi di riserva
In vigore dal 16 ott 1994
1. Nel bilancio di previsione sia di competenza che di cassa è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste, nonché per le maggiori spese che potrebbero verificarsi nel corso dell'esercizio, il cui ammontare non potrà comunque superare il 3% delle complessive spese correnti previste.
2. Tale fondo, a carico del quale non possono essere emessi mandati di pagamento sarà utilizzato secondo i termini e le modalità di cui al successivo , comma 4.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rde-7