Regolamento degli enti lirico sinfonici›Titolo I›Capo I
Art. 11
Bilancio e programma di attività pluriennali
In vigore dal 16 ott 1994
1. Il sovrintendente, all'inizio di ciascun triennio, elabora un bilancio di previsione ed un programma di attività artistica pluriennali, in termini di competenza, per un periodo di almeno tre anni.
2. Il bilancio di previsione ed il programma di attività pluriennali vengono aggiornati annualmente in occasione della presentazione del bilancio e del programma di attività annuali.
3. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale per il primo anno, corrispondono a quelli contenuti nel bilancio di previsione dell'esercizio di competenza.
4. Nel bilancio pluriennale viene indicata per ciascun titolo e categoria di entrata e per ciascun titolo e categoria di spesa, la somma relativa a ciascuno degli anni considerati.
5. Il bilancio di previsione e il programma di attivitàpluriennali sono allegati al bilancio di previsione annuale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rde-11