Regolamento degli enti lirico sinfonici›Titolo I›Capo I
Art. 3
Approvazione del bilancio di previsione e gestione provvisoria
In vigore dal 16 ott 1994
1. Il bilancio di previsione ed il programma di attività sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell'ente entro il 15 maggio dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.
2. Il bilancio di previsione ed il programma di attività, corredati dei documenti di cui al successivo comma 1 sono inviati a ciascun consigliere almeno 10 giorni prima della riunione del Consiglio di Amministrazione.
3. Il bilancio di previsione ed il programma di attività deliberati dal Consiglio di Amministrazione, corredati dei documenti di cui al successivo sono trasmessi, per l'approvazione, all'Amministrazione Vigilante dello Spettacolo ed al Ministero del Tesoro entro il 31 maggio precedente a quello cui si riferiscono.
4. Il bilancio di previsione ha esecuzione soltanto dopo la prescritta approvazione ministeriale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rde-3