Regolamento degli enti lirico sinfonici›Capo IV
Art. 30
Disavanzo finanziario e disavanzo di amministrazione
In vigore dal 16 ott 1994
1. Il disavanzo risultante dal conto consuntivo deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed evidenziato nel certificato del conto consuntivo dovrà essere autonomamente riassorbito dall'ente con apposito piano triennale che ne preveda il ripiano, non oltre il biennio successivo all'anno in cui è stato deliberato il conto consuntivo in disavanzo o è stato presentato il certificato di conto consuntivo.
2. A tal fine il Consiglio di Amministrazione delibererà entro e non oltre il 30 giugno l'apposito piano triennale di riassorbimento.
3. Ove al bilancio di competenza sia accollata una quota di disavanzo da riassorbire, occorre che al bilancio stesso vengano apportate le conseguenti variazioni ai fini predetti.
4. La quota di disavanzo da riassorbire a carico degli esercizi finanziari successivi sarà iscritta nei corrispondenti bilanci di previsione come prima posta della spesa.
5. Non è consentito, in vigenza di un piano triennale di riassorbimento, di deliberare altro piano triennale per riassorbire eventuale disavanzo che dovesse essere eventualmente accertato per ciascun esercizio finanziario considerato nel suddetto piano triennale.
6. Ove alla scadenza del piano triennale risulti dal conto consuntivo dell'ente e dal certificato di bilancio l'esistenza di un disavanzo comunque risultante si dovrà procedere, entro 90 giorni dalla notifica dell'ammontare del suddetto disavanzo da parte dell'Amministrazione vigilante, ad acquisire i mezzi finanziari necessari al suo riassorbimento, fermo restando il divieto di
ricorrere a forme di credito
7. Ove l'ente non ripiani il disavanzo di che trattasi si applicherà la normativa prevista dall', commi 4 e 5 del D.L. 11/9/1987 n. 374 convertito dalla legge 29/10/1987, n. 450.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rde-30