Regolamento degli enti lirico sinfoniciCapo II

Art. 34

Chiusura degli inventari

In vigore dal 16 ott 1994
1. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni anno finanziario. 2. Le variazioni inventariali dell'anno sono comunicate dagli agenti responsabili, entro due mesi dalla chiusura dell'anno finanziario al servizio di ragioneria per le conseguenti annotazioni nelle proprie scritture.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rde-34

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