Regolamento degli enti lirico sinfonici›Capo II
Art. 39
Automezzi
In vigore dal 16 ott 1994
1. I consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso e curano che:
a) la loro utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal sovrintendente;
b) il rifornimento dei carburanti e dei lubrificanti venga effettuato sulla base delle esigenze strettamente connesse all'assolvimento del servizio che dovrà risultare dal libretto di marcia nel quale saranno annotati la data, la causale, nonché i tempi del viaggio e la distanza percorsa.
2. I consegnatari provvedono, mensilmente, alla compilazione del prospetto che riepiloga le spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni, inviandolo all'ufficio ragioneria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rde-39