Regolamento degli enti lirico sinfoniciCapo II

Art. 39

Automezzi

In vigore dal 16 ott 1994
1. I consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso e curano che: a) la loro utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal sovrintendente; b) il rifornimento dei carburanti e dei lubrificanti venga effettuato sulla base delle esigenze strettamente connesse all'assolvimento del servizio che dovrà risultare dal libretto di marcia nel quale saranno annotati la data, la causale, nonché i tempi del viaggio e la distanza percorsa. 2. I consegnatari provvedono, mensilmente, alla compilazione del prospetto che riepiloga le spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni, inviandolo all'ufficio ragioneria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rde-39

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