Regolamento degli enti lirico sinfonici›Capo II
Art. 38
Materiale di consumo e di scorta
In vigore dal 16 ott 1994
1. Costituiscono materiali di consumo tutti quei materiali che, per l'uso continuo, sono destinati a deteriorarsi, nonché le materie prime occorrenti per la produzione degli allestimenti scenici.
2. L'ente provvede alla tenuta di una contabilità materiale, con schedario analitico per quantità e valore.
3. In ogni scheda devono essere annotati:
a) in entrata: quantità, prezzo unitario e importo dei materiali;
b) in uscita: quantità, prezzo unitario e importo dei materiali utilizzati, con l'indicazione sulle schede o sul documento di scarico dell'impiego fattone.
4. Il carico del materiale di consumo avviene sulla base delle ordinazioni emesse dal competente ufficio amministrativo e delle bollette di consegna dei fornitori.
5. I prelevamenti per il fabbisogno dei singoli servizi sono effettuati esclusivamente mediante richiesta scritta vistata dai capi servizi.
6. Un funzionario responsabile deve assicurarsi che ogni singola richiesta risponda ad una effettiva, constatata necessità, tenuto conto anche delle precedenti forniture fatte.
7. È fatto divieto di provvedere direttamente all'acquisto di materiali di qualsiasi genere.
8. Per la conservazione e la custodia dei materiali costituenti scorta, possono essere istituiti appositi magazzini, con delibera del Consiglio di Amministrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rde-38