Regolamento degli enti lirico sinfonici›Capo II
Art. 40
Inesigibilità dei crediti
In vigore dal 16 ott 1994
1. La inesigibilità dei crediti iscritti nel conto patrimoniale viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Revisori, nella fase di approvazione del conto consuntivo, dopo l'espletamento dei dovuti accertamenti, in relazione alle cause e alle eventuali responsabilità di dipendenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rde-40