Art. 40 · Inesigibilità dei crediti
Regolamento degli enti lirico sinfoniciCapo II

Art. 40

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Inesigibilità dei crediti

In vigore dal 16 ott 1994
1. La inesigibilità dei crediti iscritti nel conto patrimoniale viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Revisori, nella fase di approvazione del conto consuntivo, dopo l'espletamento dei dovuti accertamenti, in relazione alle cause e alle eventuali responsabilità di dipendenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rde-40