Regolamento degli enti lirico sinfonici›Capo II
Art. 35
Consegnatario dei beni mobili
In vigore dal 16 ott 1994
1. I beni mobili di proprietà dell'ente, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di consumo, sono dati in consegna agli agenti responsabili, redigendo apposito verbale.
2. In caso di sostituzione o avvicendamento dei consegnatari, la consegna è effettuata previa materiale ricognizione dei beni, redigendo il verbale apposito, che viene sottoscritto dal consegnatario cessante, da quello subentrante nonché dal funzionario che assiste alla consegna.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rde-35