Regolamento degli enti lirico sinfonici›Capo II
Art. 37
Svalutazione e ammortamento dei beni mobili
In vigore dal 16 ott 1994
1. Al fine di prevedere le variazioni del valore del patrimonio per svalutazione e ammortamento, nella parte passiva del conto patrimoniale, vengono iscritti:
un fondo ammortamento mobili da incrementare anno per anno di una quota globale determinata sui valori iscritti nel conto patrimoniale per le poste attive corrispondenti ai beni mobili di uso durevole; la percentuale di aumento del fondo è stabilita in relazione a ciascun tipo di beni;
2. Le rettifiche del fondo previsto dal precedente comma sono predisposte dall'ufficio ragioneria, di concerto con il sovrintendente e sottoposto alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Revisori dei conti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rde-37