Regolamento degli enti lirico sinfoniciCapo V

Art. 31

Affidamento del servizio

In vigore dal 16 ott 1994
1. Ferme restando le disposizioni della legge 29/10/1984, n. 720 concernente l'istituzione del sistema della Tesoreria Unica, il servizio di tesoreria o di cassa è affidato, esperita gara per licitazione privata, ad ente creditizio autorizzato in base al D.P.R. 1/9/1993 n. 385 in base ad apposita convenzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'ente. 2. Il servizio di tesoreria o di cassa comprende la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese. 3. Il servizio di tesoreria o di cassa deve in ogni caso essere assolto da un solo istituto di credito mediante un unico conto corrente. 4. Le riscossioni saranno effettuate in base a reversali ed i pagamenti saranno effettuati soltanto in base a mandati. Le reversali ed i mandati saranno predisposti ed emessi dall'ente secondo i termini e le modalità contenuti negli articoli dei precedenti capi II e III. 5. Il Tesoriere o cassiere deve tuttavia accettare, anche senza preventiva emissione di reversali di incasso, le somme che vengono versate, a qualsiasi titolo, in favore dell'ente, rilasciando quietanza liberatoria, con riserva di chiedere la regolarizzazione contabile entro i due giorni successivi a quello del versamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rde-31

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