Regolamento degli enti lirico sinfoniciTitolo IIICapo I

Art. 44

Licitazione privata

In vigore dal 16 ott 1994
1. La licitazione privata ha luogo mediante l'invio alle ditte o persone ritenute idonee di uno schema di atto in cui sono specificati: a) l'oggetto del contratto; b) le condizioni generali e particolari del contratto; c) l'invito a restituirlo nel giorno stabilito, firmato e completato, con l'indicazione del prezzo, per il quale sarebbero disposti ad eseguire il lavoro o la fornitura, o del miglioramento sul prezzo. ove questo sia stato stabilito; d) i criteri scelti per l'aggiudicazione di cui al successivo . 2. L'individuazione delle ditte o persone da invitare alla gara è fatta da apposita commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione stesso o da altro organo dell'ente all'uopo delegato, assicurando la più ampia partecipazione possibile alla gara. 3. La Commissione può prendere a riferimento anche elenchi predisposti ed aggiornati dai competenti uffici dell'ente, sulla scorta di istruzioni o criteri indicati dal Consiglio di Amministrazione o altro organo all'uopo delegato improntati all'accertamento della professionalità della qualificazione tecnico-organizzativa ed eventualmente della capacità economico-finanziaria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rde-44

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