Regolamento degli enti lirico sinfoniciTitolo IIICapo I

Art. 47

Appalto concorso

In vigore dal 16 ott 1994
1. È ammessa la forma dell'appalto concorso quando l'ente ritenga conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica, artistica o di esperienza specifica nel settore teatrale e musicale da parte dell'offerente per la elaborazione ed esecuzione del progetto definitivo delle opere, forniture o lavori. 2. Le ditte o persone prescelte sono invitate a presentare, nei termini, nelle forme e nei modi stabiliti nell'invito, il progetto dell'opera, fornitura o lavoro, corredato dei relativi prezzi, con l'avvertimento che nessun compenso o rimborso di spese può essere comunque preteso dagli interessati per la elaborazione del progetto non utilizzato. 3. Apposita commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione o da altro organo delegato propone la aggiudicazione in base all'esame comparativo dei diversi progetti, all'analisi dei relativi prezzi, tenuto conto degli elementi tecnici, funzionali ed economici delle singole offerte, redigendo apposito verbale. 4. Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti alle esigenze dell'ente, la commissione può proporre all'ente di concedere ai concorrenti una proroga per una rielaborazione dei progetti secondo le indicazioni fornite dalla stessa commissione, oppure può proporre che venga indetto un nuovo appalto concorso, con l'eventuale adozione di nuove prescrizioni. 5. Alla seduta della commissione può assistere un componente il Collegio dei Revisori dei conti.
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