Regolamento degli enti lirico sinfonici›Titolo III›Capo I
Art. 45
Svolgimento delle gare
In vigore dal 16 ott 1994
1. Le gare per asta pubblica o licitazione privata si svolgono nel luogo e nell'ora stabiliti nella lettera di invito.
2. Un'apposita commissione, nominata dal Consiglio di Amministrazione o da altro organo all'uopo delegato, procede alla apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione.
3. La commissione è presieduta dal sovrintendente o, per sua delega, da un funzionario all'uopo designato. Non possono farne parte membri dell'eventuale commissione scelta ditte di cui all' comma 2.
4. Il verbale redatto dal segretario della commissione deve indicare le ditte e/o persone invitate a concorrere, le offerte e l'esito della licitazione, e deve essere corredato di tutti gli atti relativi alla gara.
5. La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte.
6. Alle sedute della commissione può assistere un componente il Collegio dei Revisori dei conti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rde-45