Regolamento degli enti lirico sinfoniciTitolo IIICapo I

Art. 50

Condizioni, clausole contrattuali e pagamenti

In vigore dal 16 ott 1994
1. I contratti devono avere termine e durata certi e, per le spese correnti, non possono superare, salvo motivati casi di necessità, i nove anni. 2. I contratti concernenti spese continuative o forniture, servizi o lavori aventi un medesimo oggetto, non possono dividersi in più lotti, salvo che la suddivisione risulti più conveniente per l'ente in base a deliberazione del Consiglio di Amministrazione, di cui al precedente , comma 2. 3. I contratti devono prevedere penalità per l'inadempienza o ritardi nell'esecuzione del contratto. 4. I contratti non possono prevedere la corresponsione di interessi e di provvigioni a favore degli appaltatori o fornitori sulle somme che questi fossero obbligati ad anticipare per l'esecuzione del contratto. 5. I contrati stipulati con società devono contenere l'indicazione del rappresentante legale della società medesima. 6. Il responsabile del procedimento individuato ai sensi del capo II della legge 7 agosto 1990 n. 241 provvede ad accertare la capacità della controparte a contrattare in base alle disposizioni di legge, laddove lo stipulante è responsabile della verifica dei titoli di legittimazione della persona, che materialmente partecipa all'atto, ad impegnare la società e a riscuotere per essa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rde-50

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