Regolamento degli enti lirico sinfoniciCapo II

Art. 53

Classificazione

In vigore dal 16 ott 1994
1. I lavori, le provviste ed i servizi che possono essere eseguiti in economia sono: 1) acquisto, manutenzione, riparazione e adattamento di mobili, scaffalature, utensili, arredi e macchine d'ufficio; 2) riparazione e manutenzione di autoveicoli ed acquisti di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti; 3) riscaldamento, pulizia e illuminazione dei locali; 4) trasporti, spedizioni e facchinaggi; 5) materiali musicali e provviste di generi di cancelleria, di stampati, di tabulati, etc. 6) abbonamenti a riviste e a periodici ed acquisto di libri; 7) provviste di materiale di consumo, occorrente per il funzionamento del centro elaborazione dati, macchine fotocopiatrici; 8) provviste di attrezzi e di effetti per il personale dipendente. 2. Gli importi di spesa di cui alle precedenti lettere sono determinati per ciascuna specie con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, soggetta ad approvazione dell'autorità di vigilanza di concerto con il Ministero del Tesoro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rde-53

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