Regolamento degli enti lirico sinfonici›Titolo III›Capo I
Art. 51
Cauzioni e penalità
In vigore dal 16 ott 1994
1. A garanzia dell'esecuzione dei contratti, l'ente deve richiedere alle ditte o persone la prestazione di idonee cauzioni da prevedersi nel bando di gara, in denaro o in titoli di Stato garantiti dallo Stato, ovvero, in alternativa, fideiussione bancaria o assicurativa.
2. Per i contratti di importo inferiore a L. 20.00.000, IVA inclusa, l'ente può concedere l'esonero della cauzione.
3. Si può altresì prescindere dalla cauzione qualora il contraente risulti essere di notoria solidità finanziaria, subordinatamente al miglioramento del prezzo.
4. A garanzia della puntuale esecuzione, il contratto deve prevedere il pagamento di una penalità da parte della ditta o persona interessata per ogni giorno di ritardo nella consegna della fornitura o compimento dei lavori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rde-51