Regolamento degli enti lirico sinfonici›Capo II
Art. 57
Fondo cassa economale
In vigore dal 16 ott 1994
1. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, è istituito un fondo cassa economale, per far fronte a particolari esigenze connesse alla attività di istituto, nonché per gli acquisti, le forniture ed i lavori occorrenti per il funzionamento dei servizi, uffici e reparti, di carattere urgente che, per la loro particolare natura di spesa minuta, non possono essere preventivamente autorizzati con regolari deliberazioni.
2. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione determina, all'inizio di ciascun anno finanziario, la entità del fondo da assegnare al cassiere che non potrà superare l'importo di L. 20.000.000= reintegrabili durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme spese al responsabile dell'ufficio ragioneria.
3. L'incarico di cassiere è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Sovrintendente, ad un impiegato di ruolo per una durata determinata non superiore a tre anni ed è rinnovabile. L'incarico di cassiere può cumularsi con quello di consegnatario.
4. Il cassiere, con il fondo a disposizione provvede ai pagamenti relativi ad acquisti autorizzati dal presidente o dal sovrintendente o loro delegati.
5. La gestione del fondo è sottoposta a periodiche verifiche da parte del Collegio dei revisori dei conti, che redige appositi verbali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rde-57