Regolamento degli enti lirico sinfoniciCapo II

Art. 57

Fondo cassa economale

In vigore dal 16 ott 1994
1. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, è istituito un fondo cassa economale, per far fronte a particolari esigenze connesse alla attività di istituto, nonché per gli acquisti, le forniture ed i lavori occorrenti per il funzionamento dei servizi, uffici e reparti, di carattere urgente che, per la loro particolare natura di spesa minuta, non possono essere preventivamente autorizzati con regolari deliberazioni. 2. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione determina, all'inizio di ciascun anno finanziario, la entità del fondo da assegnare al cassiere che non potrà superare l'importo di L. 20.000.000= reintegrabili durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme spese al responsabile dell'ufficio ragioneria. 3. L'incarico di cassiere è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Sovrintendente, ad un impiegato di ruolo per una durata determinata non superiore a tre anni ed è rinnovabile. L'incarico di cassiere può cumularsi con quello di consegnatario. 4. Il cassiere, con il fondo a disposizione provvede ai pagamenti relativi ad acquisti autorizzati dal presidente o dal sovrintendente o loro delegati. 5. La gestione del fondo è sottoposta a periodiche verifiche da parte del Collegio dei revisori dei conti, che redige appositi verbali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rde-57

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo