Art. 20 · Mandati di pagamento
Regolamento degli enti lirico sinfoniciCapo III

Art. 20

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Mandati di pagamento

In vigore dal 16 ott 1994
1. I mandati di pagamento devono contenere: a) l'indicazione dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono; b) il capitolo al quale è imputata la spesa; c) l'importo totale dei mandati già emessi sul capitolo con l'indicazione della residua disponibilità; d) l'importo in cifre e in lettere della somma da pagare; e) la causale della spesa; f) il nome del creditore ed eventualmente della persona legalmente autorizzata a riscuotere e a rilasciare quietanza; g) le modalità di pagamento; h) la data di emissione; i) il codice. 2. I mandati di pagamento emessi in conto competenza, devono essere contabilizzati distintamente da quelli emessi in conto residui.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rde-20