Art. 2
In vigore dal 16 ott 1994
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 6 maggio 1994
Il Sottosegretario di Stato
MACCANICO
Il Ministro del tesoro
BARUCCI
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1994
Registro n. 1 Turismo, foglio n. 76
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rd-2