Art. 2

In vigore dal 16 ott 1994
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 6 maggio 1994 Il Sottosegretario di Stato MACCANICO Il Ministro del tesoro BARUCCI Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1994 Registro n. 1 Turismo, foglio n. 76
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rd-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo