Regolamento degli enti lirico sinfonici›Capo II
Art. 56
27 / 66Casi particolari del ricorso al sistema in economia
In vigore dal 16 ott 1994
1. Possono essere eseguiti in economia, qualunque sia l'importo relativo, previa deliberazione del Consiglio d'Amministrazione.
a) I lavori e le provviste nel caso di rescissione e risoluzione di un contratto, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso;
b) i lavori suppletivi e le provviste, di completamento od accessori non previsti da contratti in corso di esecuzione e per i quali l'ente non può avvalersi della facoltà di imporne l'esecuzione;
c) i lavori di completamento e di riparazione, in dipendenza di deficienze o di danni constatati dai collaudatori e per i quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni agli appaltatori o ditte;
d) le operazioni di sdoganamento di materiali scenici o di altro genere, importati o esportati e relative assicurazioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rde-56