Capo V

Art. 26

Tutela del segreto statistico

In vigore dal 21 ott 1990
1. Ai sensi di quanto disposto dall' della legge 2 maggio 1990, n. 103, sulle notizie raccolte in occasione del censimento si applicano le disposizioni in materia di segreto d'ufficio recate dall' del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322. 2. I rilevatori sono soggetti al segreto d'ufficio ai sensi dell' del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'art. 326 del codice penale. 3. Fatto salvo quanto disposto dall', i dati raccolti in occasione del censimento sono soggetti alle disposizioni sulla tutela del segreto statistico di cui all' del citato decreto legislativo n. 322 del 1989.
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