Capo III

Art. 9

Ufficio provinciale di censimento

In vigore dal 21 ott 1990
1. In ogni provincia viene costituito un ufficio provinciale di censimento. La denominazione e le attribuzioni di ufficio provinciale di censimento spettano all'ufficio di statistica presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ovvero, agli uffici che, per legge, ne hanno assunto le funzioni. Il responsabile di ciascuno degli uffici anzidetti, assume le funzioni di responsabile dell'ufficio provinciale di censimento. 2. Gli uffici provinciali di censimento svolgono i seguenti compiti: a) vigilano per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento delle operazioni affidate agli uffici comunali di censimento secondo le modalità ed il calendario stabiliti dall'ISTAT nel quadro delle indicazioni fornite dal comitato provinciale di censimento di cui all'; b) redigono rapporti settimanali sullo stato dei lavori del censimento, tenendo anche conto delle relazioni inviate dagli uffici intercomunali di censimento e l'inviano al comitato provinciale di censimento; c) effettuano gli adempimenti amministrativi e contabili che saranno loro demandati dall'ISTAT con apposite istruzioni. 3. In relazione all'espletamento dei compiti di vigilanza di cui alla lettera a), del comma 2, ai componenti degli uffici provinciali di censimento sarà corrisposto il relativo trattamento di missione, in misura corrispondente alla qualifica posseduta, nei limiti dei fondi a tal fine destinati dall'ISTAT a ciascuno degli uffici stessi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-10-16;297#art-9

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