Capo III

Art. 12

P r e f e t t o

In vigore dal 21 ott 1990
1. Il prefetto, ovvero l'organo che per legge ne ha assunto le funzioni, è responsabile del buon andamento delle operazioni di censimento nell'ambito della provincia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-10-16;297#art-12

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